ASILO: RESPOSANBILITA’ DELLA STRUTTURA IN CASO DI DANNI AL BAMBINO

Il Tribunale di Ravenna, con la Sentenza n. 213/2018 ha chiarito i termini e l’ambito di responsabilità dell’Asilo nei casi di caduta di uno dei bimbi all’interno della struttura.

Nella vicenda, i genitori del minore hanno agito in giudizio per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (morale) a seguito all’infortunio di un bambino nei locali dell’asilo comunale di Ravenna; le conseguenze del danno, accertate da apposita Consulenza tecnica d’ufficio sono da individuarsi in: “lesioni permanenti consistenti in esiti di cicatrice asolariforme in regione periorbitaria sinistra di lunghezza, pari a 1, 3 cm, con un danno biologico permanente pari al 3%; ed invalidità temporanea parziale di 30 giorni”.

Secondo la consolidata giurisprudenza, si noti, in particolare la Sentenza n. 3680/2011 della Corte di Cassazione, la responsabilità dell’ente gestore di una scuola, nell’ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico, è duplice: contrattuale, se la domanda è fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta ed extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri, sulla scorta dell’art. 2043 c.c.

Nonostante qualche piccola deviazione, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di invocare entrambe le tipologie di responsabilità, lasciando alla scelta del danneggiato quale delle due possa meglio adattarsi ai suoi interessi violati, ovvero richiederle entrambe.

La sentenza n. 3680/2011 della Suprema Corte specifica, infatti, che “lo stesso comportamento può costituire fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità da fatto illecito, quando l’autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui.”.

Nel caso di specie, i genitori del minore leso hanno richiesto ed invocato la responsabilità contrattuale incombente sulla scuola.

Riguardo ai rispettivi oneri di prova: l’attore deve provare titolo, inadempimento e danno; mentre il convenuto l’esatto adempimento oppure l’inadempimento discendente da mero caso fortuito, unico fattore idoneo a escludere il nesso di causalità tra l’insufficiente vigilanza dei bambini, in tenera età, da parte delle maestre ed il verificarsi dell’infortunio.

Dopo aver analizzato la questione, il giudice ha accolto la domanda attorea, ritenendo che non sia configurabile il caso fortuito laddove un bambino, durante l’attività ludica, ponga in essere un gesto improvviso; cosi motivando: “è del tutto prevedibile che bambini piccoli possano compiere gesti vivaci ed è onere degli insegnanti quello di non perderli di vista e di evitare qualsiasi tipologia di danno.”.

Ne deriva che l’istituto è vincolato, nei confronti dei propri alunni, da un contratto di protezione, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione di danni a terzi, secondo criteri di normalità da apprezzarsi in relazione alla sua capacità tecnico-organizzativa.

Va ricordato come, in questi casi, la responsabilità dell’istituto scolastico è diretta, salva la possibilità di agire in regresso avverso i propri dipendenti colpevoli laddove sia accertata la loro condotta dolosa o gravemente colposa.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi