L’azione cambiaria è il rimedio giudiziale esperibile dal creditore in seguito al mancato pagamento della cambiale. Più precisamente, quando all’atto della presentazione della cambiale il trattario (in caso di cambiale tratta) o l’emittente (in caso di cambiale pagherò) non adempiono e la cambiale resta insoluta, il portatore può ottenere il pagamento promuovendo, a sua scelta, procedimento di ingiunzione, procedimento di cognizione ovvero procedimento esecutivo contro gli obbligati principali (c.d. azione cambiaria diretta) o contro gli obbligati di regresso (c.d. azione cambiaria di regresso) ex art. 49 r.d. 1669/33, c.d. legge cambiaria.
L’azione cambiaria diretta
L’azione diretta è promuovibile dal portatore contro gli obbligati principali (accettante e avallanti in caso di cambiale tratta, emittente e avallanti in caso di cambiale pagherò) senza particolari formalità. L’accoglimento della domanda, invero, è subordinato solo alla prova del mancato pagamento, che può essere fornita in qualunque modo. L’esercizio dell’azione non è sottoposto ad alcun termine decadenziale ma si prescrive entro tre anni dalla data di scadenza della cambiale. L’avallante che abbia provveduto al pagamento del portatore può a sua volta agire con azione cambiaria diretta nei confronti dell’avallato.
L’azione cambiaria di regresso
L’azione di regresso è promuovibile dal portatore contro gli obbligati di regresso (traente, girante e avallanti in caso di cambiale tratta, giranti e avallanti in caso di cambiale pagherò), anche cumulativamente, quando ricorrono le seguenti condizioni:
– presentazione all’accettazione
in caso di cambiali con scadenza a certo tempo vista la presentazione deve avvenire entro un anno dall’emissione, in caso di cambiali in cui è previsto un termine la presentazione deve avvenire nel termine stesso;
– presentazione al pagamento
la presentazione al pagamento nel termine stabilito non è necessaria soltanto quando sia già stato levato protesto per mancata accettazione ovvero sia frattanto intervenuto il fallimento dell’emittente o del trattario;
– elevazione del protesto
il protesto non è necessario soltanto in presenza di clausole cambiarie quali senza spese, senza protesto, o equivalenti; negli altri casi, l’omissione di tale adempimento comporta decadenza dall’azione. Dalla data del protesto, ovvero dalla data della scadenza nei casi in cui il protesto non è necessario, decorre altresì il termine prescrizionale pari ad un anno per l’esercizio dell’azione;
Obbligo di avviso
a pena del risarcimento del danno, seppur nei limiti della cambiale insoluta, il portatore deve avvisare il proprio girante e gli eventuali avallanti. L’avviso può avvenire in qualunque modo, compreso il rinvio della cambiale.
L’obbligato di regresso che paga la cambiale, può rivalersi sugli obbligati precedenti; per contro, l’azione cambiaria non è concessa all’obbligato pagante nei confronti degli altri obbligati cambiari per i quali valgono le regole sulle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1298-1299 c.c.
Se la cambiale non è presentata entro i termini previsti per l’accettazione (nella cambiale a certo tempo vista) o per il pagamento (nella cambiale a vista), così come se non viene levato il protesto per mancata accettazione entro la scadenza (nelle cambiali pagabili a giorno fisso, certo tempo data o vista) o levato il protesto per mancato pagamento (nella cambiale a qualunque scadenza) oppure la cambiale con la clausola “senza spese” non è presentata per il pagamento, il portatore decade da ogni diritto cambiario contro tutti gli obbligati di regresso.
Stabilisce tuttavia la legge (art. 61 L.C.) che se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o causa di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, i termini sono prolungati con le modalità stabilite dalla legge.
Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio, nel caso di forza maggiore, al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull’allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso. Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l’accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto. Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.
Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.
Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono
in sei mesi a decorre e dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui (art. 94 L.C.).
L’obbligato che abbia dovuto pagare la cambiale, può richiedere agli altri obbligati di grado anteriore:
— la somma integrale sborsata (comprensiva di capitale, interessi e spese);
— gli interessi maturati sulla somma, nella misura indicata nel titolo o, in mancanza, al tasso legale;
— le spese sostenute.
Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere esercitato il regresso può esigere, a fronte del pagamento, la consegna della cambiale col protesto ed il conto di ritorno quietanzato. Il girante che ha pagato, inoltre, può cancellare la propria girata e quella dei giranti che la seguono, liberati col suo pagamento; questo per evitare che, tornata eventualmente la cambiale in circolazione, gli venga chiesto nuovamente il pagamento.
Che cosa è l’azione causale?
L’azione causale sorge dal rapporto che ha dato causa all’emissione o alla trasmissione della cambiale.
Se dal rapporto che ha dato causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale deriva un’azione, questa permane nonostante l’emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi è stata novazione.
Tale azione non può esercitarsi se non dopo che sia stata accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
Il portatore non può esercitare l’azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli (art. 66 L.C.).
Si è affermato che il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell’onere di restituire al proprio girante il titolo “impregiudicato”, vale a dire idoneo a legittimare l’esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l’inammissibilità dell’azione “causale” proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l’azione “cambiaria” spettante al girante, di regresso o diretta (Cass., 2 ottobre 2003, n. 14684).
In pratica:
Nel caso in cui il portatore della cambiale non veda eseguito il pagamento entro la scadenza fissata può ricorrere a:
— azione cambiaria diretta, contro l’accettante la cambiale ed i suoi avallanti;
— azione cambiaria di regresso, contro gli altri obbligati.
Il portatore, inoltre, può adire le vie giudiziarie contro le persone indicate, tanto individualmente quanto congiuntamente.
Legittimati passivi nell’azione cambiaria diretta sono, quindi, l’accettante, l’emittente e loro avallanti.
Legittimati passivi nell’azione cambiaria di regresso sono, quindi, il traente, il girante, l’accettante per intervento e loro avallanti. Il portatore della cambiale può esercitare l’azione di regresso:
— alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
— prima della scadenza, se l’accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte; in caso di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; in caso di esecuzione infruttuosa sui beni; in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.
L’azione causale, che può essere esperita solo dopo che sia stato levato proteso, nasce dal rapporto che dà causa all’emissione o alla trasmissione del titolo di credito. Il portatore può esercitare l’azione offrendo la restituzione della cambiale al debitore e depositandola presso la cancelleria del Tribunale competente.
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi