Riconoscimento del danno morale anche per lesioni micropermanenti ma solo se la sofferenza viene provata

Il danno morale va liquidato anche nelle lesioni lievi, derivanti da sinistro stradale, ma soltanto se la sofferenza subita è stata provata e l’onere ricade sul danneggiato. Lo ha affermato più volte la Corte di Cassazione (si veda per tutte Cass. sent. n. 17209/2015), rigettando il ricorso di un uomo, vittima di un incidente stradale per non aver dimostrato la sussistenza del danno morale.

In caso di incidente stradale – ha affermato la Cassazione – il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare”.

Se quindi, in linea di principio, il danno morale per le lesioni micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all’orientamento che afferma l’”autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.

Danno morale: come provarlo?

Il danno morale, riguardando la sfera più intima della personalità dell’individuo, può essere dimostrato attraverso l’aiuto della prova presuntiva, in base al principio della probabilità.

Si presume cioè che il comportamento illecito della controparte, in quanto particolarmente offensivo, abbia provocato un turbamento psicologico del soggetto danneggiato; ciò in quanto è ragionevole pensare che da certi comportamenti corrispondono certe reazioni d’animo di chi li riceve.

Per l’accertamento del danno morale riveste poi un ruolo fondamentale la prova testimoniale di soggetti che, conoscendo il danneggiato o comunque essendo stati presenti al momento dell’illecito altrui o della fase immediatamente successiva, possono dare una rappresentazione del dolore sofferto dal danneggiato.

Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall’art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”.

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi