Il D.L. n. 121/2002 ha inserito le strade urbane di scorrimento di cui all’art. 2, comma 2, lettera D, del Codice della Strada nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l’uso dei dispositivi di controllo a distanza.
L’inserimento è però rimesso alla valutazione affidata al prefetto che selezionerà le strade urbane di scorrimento in cui si rende necessario il controllo a distanza. Elementi strutturali necessari affinché una strada sia qualificata come urbana di scorrimento sono:
– la banchina pavimentata a destra;
– il marciapiede;
– le aree di sosta;
che rappresentano i suoi requisiti minimi.
In mancanza di tali elementi, dunque, la sanzione elevata a seguito di rilevamento dell’infrazione tramite autovelox è legittima e può essere suscettibile di annullamento.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sent. n. 4090/2019.
I giudici della Suprema Corte precisano come il legislatore, con il d.l. n. 121 del 2002 (conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002), ha inserito le strade urbane di scorrimento di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del Codice della Strada nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l’uso dei dispositivi di controllo a distanza quali autostrade e strade extraurbane.
Detto inserimento non è però automatico, poiché è affidato al prefetto il compito di selezionare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui il controllo a distanza si rende necessario.
La selezione avviene in base agli elementi espressamente indicati nell’art. 4 del d.l. 121, vale a dire il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico della strada, condizioni che devono essere tali da rendere non possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Il legislatore del 2002 ha vincolato la pubblica amministrazione ai criteri dettati da Codice della Strada per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale, nella sua interezza o in singoli tratti, deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato.
La strada urbana di scorrimento, in particolare, è definita dall’art. 2, comma 3, lett. d), C.d.S., come “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
Il testo dettaglia come eventuali; la corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate, mentre classifica come necessari; la presenza della banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali della strada urbana di scorrimento, ovvero i requisiti minimi. Cass. Sent. n. 4090/2019.
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi