Responsabilità del proprietario in caso di morso del cane

Il proprietario dell’animale è responsabile per le lesioni personali cagionate da quest’ultimo a terzi qualora si accerti la sussistenza di una colpa secondo i parametri di cui all’art. 672 del codice penale. Tale norma, infatti, impone che il soggetto a cui l’animale è affidato debba custodirlo con le dovute cautele e secondo gli obblighi su di lui gravanti ai sensi della norma citata.

Per escludere la sussistenza della colpa, sostanziatasi nella mancata adozione delle necessarie cautele nella custodia, non è sufficiente che si eccepisca che l’animale era tenuto in un luogo privato e recintato.

La giurisprudenza della Suprema Corte ravvisa infatti la responsabilità anche in capo a colui che, ad esempio, aveva rinchiuso il cane in un cortile da dove l’animale era scappato per un’apertura nella recinzione (Cass., n. 47141/2007), nonché del proprietario che ha perso di vista il proprio animale mentre scorrazzava nell’area cani del giardino pubblico cagionando danni a terzi.

Una ulteriore conferma in tal senso è giunta anche a seguito della sentenza n. 31874/2019 nella quale la Corte di Cassazione si è trovata a decidere in relazione alla vicenda di un cane che aveva aggredito un bambino di cinque anni mordendolo alla gamba e provocandogli lesioni.

Nel dettaglio, trattasi di un pastore tedesco che stava scorrazzando nell’area giardinetti recintata e riservata ai cani, lasciato libero dalla padrona che era rimasta su una panchina.

Il bambino era entrato da pochi secondi all’interno dell’area cani, accompagnato dalla nonna, e mentre questa si girava, tenendolo per mano, per chiudere il cancello di ingresso al parco, era stato assalito dall’animale. La proprietaria non si era immediatamente accorta dell’aggressione in atto, ma era intervenuta solo successivamente e, tirando il guinzaglio con forza, aveva allontanato l’animale dal bambino.

La padrona, sostenendo che l’area fosse destinata al passeggio dei cani, anche in liberà, riteneva che nulla le potesse essere recriminato e che la colpa fosse solo della nonna che ivi aveva accompagnato imprudentemente il nipote, il cui comportamento imprevedibile aveva interrotto il nesso di causalità tra la sua condotta e l’evento.

Secondo la Cassazione, le norme di legge precisano un  dovere di diligenza e prudenza che l’ordinamento pone in capo a chiunque abbia il dominio di un animale dotato di capacità lesiva, sancendo l’assunzione di una posizione di garanzia rispetto alla possibilità del verificarsi di eventi dannosi, corredata da una serie di modelli comportamentali la cui violazione determina responsabilità giuridica a vari livelli (amministrativo, civile e penale). In particolare, l’obbligo di custodia dell’animale sorge ogniqualvolta sussista una relazione, anche di semplice detenzione, tra l’animale e una data persona: l’art. 672 c.p., infatti, collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico.

Nel caso di specie, la proprietaria del cane ha violato tali norme prudenziali, essendosi disinteressata e avendo omesso incautamente di esercitare sul proprio pastore tedesco ogni forma di controllo, lasciandolo del tutto incustodito all’interno dell’area cani, perdendone il contatto visivo e non essendo, per l’effetto, in grado di avvedersi del rischio promanante dall’ingresso nel parco del piccolo e della nonna, nonché di richiamare l’animale e ricondurlo a sé, eventualmente applicando una museruola per scongiurare il pericolo di morsi.

Il principio di colpevolezza impone però la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica) sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (la cosiddetta concretizzazione del rischio), nonchè della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (Cass., n. 5404/2015).

Ai fini dell’affermazione della responsabilità per colpa o è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell’evento (cfr. Cass., n. 43645/2011).

Inoltre, in caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee.

Va peraltro aggiunto che la posizione di garanzia che grava sul detentore del cane “copre” anche i comportamenti imprudenti altrui. La colpa della vittima che ponga in essere un comportamento imprudente, può al più concorrere con quella del garante, ma non elide quest’ultima, a meno che non ci si trovi di fronte a comportamenti caratterizzati da abnormità e da assoluta eccentricità.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi