MULTE E SANZIONI TRASMISSIBILITA’ AGLI EREDI

Può capitare che la notifica di una sanzione per contravvenzione al codice della strada avvenga dopo la morte del trasgressore. Ci si domanda se l’accettazione dell’eredità obblighi a pagare le cartelle esattoriali per debiti con il fisco riferibili al defunto, comprensive di somma capitale, interessi e sanzioni.

Con l’accettazione dell’eredità l’erede diviene successore universale del DE CUIUS, e ciò significa che, unitamente agli altri eredi, egli subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi che facenti capo al defunto. Pertanto, così come l’erede acquisisce, pro quota con gli altri eredi, i beni e i crediti che fanno parte del patrimonio ereditario, egli subentra anche nelle posizioni passive, cioè dovrà pagare i debiti del defunto.

A questa regola fanno eccezioni le sanzioni amministrative e penali irrogate al defunto.

Infatti, le sanzioni amministrative e penali sono irrogate a titolo personale e sono, per tale motivo, intrasmissibili agli eredi.

Il tema è normato dall’art. 8 del d. lgs. n. 472/97, in base al quale “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

Pertanto, se dopo l’accettazione dell’eredità viene notificato un verbale contenente una sanzione per contravvenzione al CDS riferito ad una violazione compiuta dal defunto o che comunque abbia lo stesso come destinatario, la stessa non deve essere pagata!

Al riguardo, può essere sufficiente comunicare la circostanza del decesso all’ente che ha notificato l’atto oppure impugnare il verbale con le prescritte modalità (cioè davanti al prefetto o al giudice di pace) e rappresentare che il destinatario dell’atto non è più in vita e che il pagamento della sanzione, pertanto, non è dovuto dai successori.

Per completezza va precisato che in occasione dell’accettazione dell’eredità è opportuno regolarizzare le pratiche relative alla proprietà dei veicoli, in modo da consentire la corretta notifica di richieste di pagamento relative quali il bollo auto. Si sottolinea infatti che il pagamento bollo auto scaduto per un veicolo di proprietà del defunto è dovuto dai suoi eredi, in questo caso sgravato di eventuali sanzioni.

Disciplina similare si rintraccia nelle cartelle esattoriali notificate agli eredi del defunto.

In tali casi, se è vero che i debiti del DE CUIUS si trasmettono agli eredi, è anche vero che la trasmissibilità non riguarda anche le sanzioni. Ora, le cartelle esattoriali comprendono varie voci di costo, come capitali, interessi e sanzioni. Ebbene, la somma imputata a capitale va sicuramente pagata dagli eredi, mentre le somme calcolate a titolo di sanzione a carico del DE CUIUS hanno carattere personale (per tutte, Cass. Sent. n. 12754/2014) e pertanto non si trasmettono e non vanno pagate dagli eredi che abbiano accettato l’eredità.

Se, quindi, viene notificata una cartella di pagamento per debiti del defunto, occorre segnalare all’ente di riscossione che il provvedimento contiene l’intimazione al pagamento di somme a titolo di sanzione che non possono essere pretese a carico degli eredi. In alternativa, per evitare un diniego in tal senso da parte dell’amministrazione, può essere opportuno impugnare l’atto nelle forme in esso indicate, per rilevare nelle sedi competenti l’avvenuto decesso e quindi l’inesigibilità delle somme imputate a sanzione.

Infine va segnalato che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 2015, ha chiarito che non sono esigibili dagli eredi neanche le sanzioni relative a eventuali piani di rateazione afferenti a istituti definitori o deflattivi del carico fiscale (es. accertamento con adesione o conciliazione giudiziale), precedentemente riconosciuti a favore del DE CUIUS.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi