Il provvedimento dell’Ufficio di Motorizzazione Civile che impone la revisione della patente, in conseguenza della decurtazione di tutti i punti per effetto di sanzioni amministrative, deve contenere l’elenco dettagliato dei verbali da cui sono stati decurtati i punti.
Con la Sentenza n. 1000/2021 il Giudice di Pace di Frosinone ha specificato che il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile impone al destinatario l’obbligo di revisione della patente, conseguente alla decurtazione di tutti i punti per effetto di sanzioni amministrative, deve obbligatoriamente contenere l’elenco analitico dei verbali di accertamento che hanno progressivamente comportato tale decurtazione.
Con detta motivazione il Giudice di Pace ha dichiarato illegittimo il provvedimento della MCTC, accogliendo il ricorso del ricorrente ed annullando l’atto.
Il regolamento della patente a punti prevede che una volta decurtati tutti i punti (che originariamente sono 20 e che possono essere incrementati, se si trascorre un biennio senza commettere infrazioni), per l’automobilista sia necessario ottenere la revisione della patente presso i competenti uffici della Motorizzazione. In caso contrario all’automobilista più volte sanzionato sarà vietata la possibilità di circolare alla guida di un veicolo.
La Motorizzazione deve necessariamente indicare tutti i verbali da cui è discesa la revisione patente.
La pronuncia in esame ha premesso ed evidenziato l’importanza della possibilità di circolare alla guida di un veicolo al giorno d’oggi. Secondo il giudice, infatti, gli spostamenti a bordo della propria automobile hanno ormai assunto un carattere “quasi normale”, nel senso che la circolazione sul territorio da parte di un individuo avviene quotidianamente soprattutto grazie a tale mezzo di trasporto.
Tanto che sussiste nel nostro ordinamento il generale diritto di circolazione, che, come noto, risulta essere un diritto costituzionalmente garantito.
Ne deriva che, secondo il GDP “la revisione della patente di guida di un cittadino è un atto comportante una grave lesione del diritto costituzionalmente garantito alla circolazione del medesimo.”.
Ne consegue prosegue la sentenza, “la gravità del provvedimento di revisione della patente, inibendo per alcuni anni l’uso dei veicoli da parte del soggetto colpito dal provvedimento, impone l’assoluta necessità di osservare le garanzie minime di certezza della legittimità del provvedimento limitativo.”.
Nel caso in questione, non essendosi costituito in giudizio l’Ente pubblico e non risultando, quindi, analiticamente indicati tutti gli atti definitivi con le relative sanzioni di decurtazione dei punti della patente, il provvedimento della Motorizzazione civile è stato considerato illegittimo venendo pertanto annullato.
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi