Il COVID assimilato ad infortunio indennizzabile

Il virus Sars Covid 2 deve essere equiparato all’infortunio indennizzabile dalla polizza infortuni stipulata dal De cuius perché è una causa esterna, violenta e fortuita. Cosi si esprime il Tribunale di Torino nell’accogliere la domanda di una vedova, il cui marito è morto per Covid e che ha non è riuscita in via stragiudiziale a ottenere il pagamento della somma prevista dalla polizza infortuni stipulata dal marito. Per il Tribunale adito il virus Covid, in quanto evento, violento ed esterno integra perfettamente la definizione di infortunio, che le condizioni generali di contratto considerano indennizzabili.

Il Giudicante ha pertanto condannato la Compagnia assicurativa a pagare la somma di €. 100.000,00 agli eredi con Sentenza  del 19 gennaio 2022.

Posto che il Covid viene considerato, al pari dell’infortunio, come fortuito, violento ed esterno, il Tribunale accoglie le istanze di pagamento degli eredi perché fondate, respingendo al contrario la tesi difensiva della Compagnia convenuta, la quale nega che il Covid rientri tra gli infortuni indennizzabili dalla Polizza stipulata dal De cuius.

Il Tribunale, esaminando la polizza, rileva però che il danno ristorabile ai sensi delle condizioni generali della Polizza, è quello da infortunio per causa fortuita, violenta ed esterna.

Indubbio per il Tribunale che il Covid rientri nella suddetta definizione di infortunio poichè:

– l’infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario (…)

– il carattere fortuito della causa è evidenziato dal fatto di essere del tutto estranea ad un’attività consapevole del soggetto infettato, che si è venuto a trovare in siffatta condizione “senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la più pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l’infezione”, tanto più, sottolinea il giudicante, considerando che quando l’assicurato ha contratto la malattia in Italia si era scoperto da poco che la pandemia circolava con tale prepotenza anche nel nostro Paese

– la causa è inoltre e senza dubbio, “violenta” perché non occorre un contatto dilatato nel tempo e perché “il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale”.

– Infine, la causa è sicuramente “esterna”, proprio perché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall’esterno”. Non avrebbe senso altrimenti l’uso della mascherina per evitare il contatto con il virus.

Il Tribunale riprende quanto precisato dal Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nell’articolo “SARS-CoV-2 ed infortunio nell’assicurazione privata: annotazioni medico legali” che in sintesi afferma come il Covid sia “evento infettante in sé e costituisca, ad ogni effetto, infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale dello stesso.”

Ciò posto e considerato il Tribunale conclude quindi che non vi è alcun dubbio che il Covid, proprio per le caratteristiche sopra descritte, rientri nella nozione di infortunio contemplato dalle condizioni generali di contratto della polizza infortuni e debba quindi essere indennizzato dalla Compagnia assicurativa.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi