Se accade che i beni che spettano a uno o a un altro erede sono agevolmente divisibili, altrettanto spesso accade che il “patrimonio ereditario” resti indiviso e non sia nemmeno facilmente separabile.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’eredità sia costituita da un immobile da dividere tra due (o più) fratelli e tra di loro non vi sia accordo sulla destinazione da dare al bene ereditato.
Se l’eredità è accettata da tutti, su tale bene si viene a creare una vera e propria comunione, regolamentata dalle norme che disciplinano tale Istituto e che, se necessario, può anche essere sciolta.
Lo scioglimento può avvenire, innanzitutto, attraverso un accordo tra tutti i condividenti.
Si tratta della strada più agevole, ma che necessita, ovviamente, della volontà comune di tutti i coeredi, formalizzata attraverso la stipula di un contratto.
Nel diverso caso in cui i coeredi non riescono a trovare un accordo sulla destinazione da dare all’eredità comune si dovrà procedere diversamente.
Divisione giudiziale
E’ possibile ricorrere alla divisione giudiziale, che, sulla scorta dell’art. 713 del codice civile, può essere domandata da ciascun coerede.
Si tratta di un diritto imprescrittibile che può, tuttavia, essere limitato innanzitutto dal testatore.
Quest’ultimo può infatti stabilire che, in caso in cui vi siano eredi minorenni, la divisione non possa avere luogo prima che sia trascorso un anno dal compimento della maggiore età da parte del più piccolo.
Il medesimo può anche stabilire che la divisione dell’eredità o di alcuni beni che la compongono non possa avere luogo prima che sia trascorso un determinato termine dalla sua morte, in ogni caso non eccedente i cinque anni.
Nel caso in cui ricorrano gravi circostanze, tuttavia, l’autorità giudiziaria può derogare alla volontà del testatore.
Oltre che nella volontà eventuale del testatore, la divisione dell’eredità trova un limite anche nel caso in cui tra i chiamati vi sia un concepito o nel caso in cui sia pendente un giudizio sull’accertamento della filiazione. Anche tale limite può, tuttavia, essere superato dall’autorità giudiziaria, che è legittimata ad autorizzare comunque la divisione, fissando le opportune cautele.
Dal lato procedurale, colui che vuole procedere alla divisione giudiziale deve necessariamente chiamare in causa tutti i coeredi. Dinanzi al giudice, si procederà ad identificare i beni che fanno parte del patrimonio ereditario, a valutarli per poi attribuire le quote ai vari eredi.
Nel caso in cui la divisione naturale non sia possibile, si provvederà a vendere i beni non assegnati.
Divisione parziale
La divisione ereditaria non deve necessariamente riguardare l’intero asse ma può anche essere parziale.
La giurisprudenza, infatti, ha precisato che il principio dell’universalità della divisione non è assoluto e inderogabile. Al riguardo si noti Sent. n. 569412 del 10/04/2012 della Corte di cassazione, in cui si chiarisce che la divisione parziale è possibile non solo quando intervenga un accordo delle parti in tal senso ma anche quando una parte abbia chiesto tale divisione giudizialmente e le altre non abbiano ampliato la domanda.
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi