BOLLO AUTO È PRESCRITTA LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA OLTRE TRE ANNI

Non si è tenuti al pagamento del bollo auto qualora la tassa sia caduta in prescrizione, ovvero sia stato superato quel termine massimo per richiederne il pagamento. In particolare, nel caso di questo tributo automobilistico, la prescrizione qualora l’agente della riscossione non notifichi alcunché nell’arco di tre anni, che iniziano a decorrere dall’anno successivo a quello nel quale il bollo si riferisce.

Alcuni atti, come la notifica di un avviso di accertamento, hanno l’effetto di interrompere il termine di prescrizione, che inizierà poi a decorrere ex novo.

Pertanto, una volta ricevuto l’avviso di accertamento, il termine di prescrizione ricomincia la sua corsa, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui è previsto il pagamento del tributo. Da tale momento andranno conteggiati i 36 mesi trascorsi i quali l’eventuale cartella notificata dall’agente della riscossione sarà da considerarsi illegittima.

Si tratta di orientamento pressoché univoco giurisprudenziale consolidato con la sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recentemente confermato anche dalla sentenza n. 625/2021 della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio.

Come evidenziato dalla suprema Corte con l’Ordinanza n. 20425/2017, per quanto riguarda la riscossione della tassa automobilistica questa è soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/1982 (come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60/1986).

Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Infine si ricordi che si determina una interruzione del termine di prescrizione qualora al contribuente giunga un avviso di accertamento o una cartella di pagamento (conta la data di ricezione dell’atto, non quella di spedizione) con conseguente decorrenza ex novo della prescrizione interrotta dal momento della ricezione dell’atto, per altri tre anni.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi