L’articolo 2051 del Codice Civile precisa che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La Corte di Cassazione è più volte intervenuta in tema, stabilendo che la relativa responsabilità è oggettiva ossia prescinde dal comportamento del custode.
Ai fini della configurabilità della responsabilità è però fondamentale che vi sia nesso causale tra cosa ed evento a prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa. La responsabilità sussiste per tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo che il custode riesca a dimostrare l’esistenza del caso fortuito che può consistere anche nel fatto del danneggiato (Cass. 28811/2008; Cass. 12695/2010).
Caduta lungo le scale in condominio e morte del danneggiato: chi è responsabile?
Si analizza il corpus della Sentenza Tribunale di Crotone del 25.10.20.
I figli (eredi) di una condòmina di un palazzo agivano in Giudizio chiedendo la condanna del condominio al risarcimento dei danni non patrimoniali occorsi alla madre. Gli attori sostenevano che in tarda serata la signora stava rincasando presso il proprio appartamento sito al terzo piano del palazzo dal secondo piano dello stesso ove abitava una sua parente. All’improvviso a causa del distacco dell’impianto di illuminazione delle scale la signora perdeva l’equilibrio e rovinava lungo le scale, subendo diverse lesioni come accertate da referti medici. Dopo circa due anni dall’evento, la condòmina decedeva.
Si costituiva in Giudizio il condominio che chiedeva al Giudice il rigetto della domanda degli eredi in quanto la signora non era caduta per il distacco dell’illuminazione delle scale ma per le sue precarie condizioni di salute. Nel corso del Giudizio attraverso testimonianze e consulenze tecniche d’ufficio si giungeva alla conclusione che vi era nesso causale tra il distacco dell’illuminazione e le lesioni e la morte della condòmina. Il Condominio convenuto non ha infatti dimostrato l’assenza di tale distacco, ma solo le precarie condizioni di salute della signora.
Il Tribunale applicando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e sulla base delle risultanze istruttorie del processo, ha stabilito che il Condominio è responsabile della caduta della condòmina poiché tale ente è custode delle scale e, pertanto, qualsiasi danno provocato da esse è riconducibile alla responsabilità del Condominio. Il Tribunale ha però anche ridotto il valore del risarcimento in favore degli eredi nella misura del 30 % poiché ha ritenuto fondate e provate le precarie condizioni di salute della condòmina che hanno influito sulla stabilità della donna.
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi