Per lo straniero appartenente a un paese extra UE che chiede l’ammissione al gratuito patrocinio, l’impossibilità di produrre l’attestazione consolare dei suoi redditi e dei suoi beni può essere superata attraverso la produzione dell’autocertificazione. Non si può infatti chiedere la prova della impossibilità assoluta di ottenere dal proprio Paese d’origine la condizione reddituale perché si finirebbe per privare della difesa chi è senza mezzi. Questo è il sunto dell’Ordinanza n. 32766/2021 della Corte di Cassazione.
L’autocertificazione può sopperire all’attestazione consolare
La Suprema Corte fa presente che l’art. 94 comma 2 del dlgs n. 25/2008 sul patrocinio gratuito prevede che, se è impossibile per il richiedente produrre la certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto indicato nell’istanza, per quanto riguarda la sua situazione reddituale, il cittadino di Stati extra UE “la sostituisce, a pena d’inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.”
Assolutamente rituale è da considerarsi poi la produzione da parte del ricorrente della autocertificazione prodotta nel corso del giudizio di merito a integrazione della precedente, visto che nel procedimento di ammissione al patrocinio gratuito la documentazione può essere prodotta anche nella fase di opposizione al provvedimento di rigetto.
Sempre la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato in ogni caso che “Il giudice può vagliare l’attendibilità dell’autocertificazione dell’istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio e rigettare l’istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate.”
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi