IL DANNO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA SPECIFICA

La capacità lavorativa specifica riguarda l’idoneità a continuare a svolgere l’attività lavorativa esercitata dall’infortunato al momento dell’evento lesivo ovvero un’attività diversa ma comunque coerente con le proprie attitudini. Per individuare il novero dei lavori riferibili al soggetto infortunato si prenderà in considerazione una serie di fattori quali: l’età e il sesso del soggetto, il suo percorso formativo, considerato sia a livello di studi che di precedenti esperienze lavorative.

 

Differenze con la capacità lavorativa generica e con il danno biologico

Il concetto di capacità lavorativa specifica si contrappone a quello di capacità lavorativa generica, che invece attiene alla possibilità di poter svolgere, in futuro, una qualsiasi attività lavorativa produttiva di reddito.

Va sottolineato che la lesione della capacità lavorativa (sia specifica che generica) configura un danno di natura patrimoniale da lucro cessante, diverso e ulteriore rispetto al mero danno biologico avente natura non patrimoniale.

La giurisprudenza ha ormai ben definito i contorni dell’istituto in esame chiarendo, in particolare, che la capacità lavorativa specifica non si riduce in maniera automatica ogni qual volta residui un’invalidità permanente in capo all’infortunato. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n. 5385/18) infatti, l’invalidità permanente che concorre a determinare il danno biologico, non comporta per essa stessa una diminuzione della capacità di guadagno; questa diminuzione pertanto necessita di apposita prova da parte del danneggiato

La prova della riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere fornita in maniera più precisa ed accurata, rispetto a quanto accade per la capacità lavorativa generica. Tale accertamento può ottenersi solo attraverso un’attenta analisi delle attitudini del soggetto danneggiato.

Ancora la Suprema Corte ha più volte evidenziato che la risarcibilità della menomazione della capacità lavorativa specifica dipende dalla dimostrazione in concreto, da parte dell’infortunato, dello svolgimento dell’attività produttiva di reddito o potenzialmente tale e della diminuzione di reddito, ovvero del mancato conseguimento di guadagno conseguente al fatto dannoso (per tutte, Cass. Sent. n. 5786/17).

 

Prova presuntiva

L’onere della prova ricade sul danneggiato, ossia ricade su questo sia la dimostrazione della perdita di guadagno, sia del nesso causale sussistente con le lesioni riportate nel sinistro.

Tale dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni, “purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno” – Cass. Sent. n. 6291/03. La prova fornita in via presuntiva dev’essere, quindi, relativa alla lesione della capacità di svolgere l’attività lavorativa attuale o quelle che presumibilmente il danneggiato avrebbe potuto svolgere in futuro.

La decisione del giudice può, al riguardo, essere presa in via equitativa anche in base a un giudizio prognostico.

 

Liquidazione del danno

Per quanto riguarda la liquidazione del danno, la Cassazione ritiene che, in mancanza di precisi criteri oggettivi relativi al reddito, il parametro base da prendere in riferimento è quello del triplo della pensione sociale, ma si tratta in ogni caso di criterio generico non vincolante. La base di riferimento, infatti, dev’essere sempre rappresentata dal reddito perduto dal danneggiato, qualora lo stesso possa considerarsi stabile e permanente (si noti, Cass. Ord. n. 8896/16 e Cass. Sent. n. 8896/16).

E’ utile precisare che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la lesione della capacità lavorativa specifica anche a soggetti che risultavano disoccupati al momento del sinistro ovvero che svolgevano un’attività non retribuita quale, ad esempio, il lavoro domestico della casalinga.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi