Il titolo esecutivo è quel documento che consente di esercitare l’azione esecutiva, della quale esso rappresenta condizione necessaria e sufficiente.
E’ condizione necessaria perchè se si è privi di tale documento non si può accedere al procedimento esecutivo.
E’ condizione sufficiente perchè basta essere in possesso di un titolo tra quelli individuati dal codice di procedura civile per iniziare ad avvalersi della suddetta procedura. Il titolo esecutivo esistente al momento in cui inizia l’esecuzione non deve venire meno durante il suo svolgimento.
Caratteristiche del titolo esecutivo
In generale il titolo esecutivo è al contempo un atto di accertamento e un documento probatorio. Esso, infatti, allo stesso tempo dichiara l’esistenza di un diritto di credito in capo ad un soggetto (il creditore) e ne costituisce la prova. Proprio per queste caratteristiche intrinseche del titolo esecutivo, la legge fonda su di esso la possibilità di azionare la procedura esecutiva per soddisfare il diritto che il debitore non ha spontaneamente assolto.
Caratteristiche del diritto che ne costituisce l’oggetto
L’art. 474 c.p.c. è chiaro nel prevedere, al comma 1, che l’esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile. La certezza del diritto si ha quando esso risulta chiaro nel suo contenuto e nei suoi limiti e non è controverso nella sua esistenza. Con il termine liquidità del diritto si fa, invece, riferimento alla circostanza che il credito è costituito da un ammontare determinato oppure determinabile attraverso un semplice calcolo matematico applicato ai dati contenuti nello stesso titolo o ricavabili da leggi o altri provvedimenti. Infine il diritto è esigibile quando non è (o non è più) sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo: se un tempo erano presenti termini, questi devono essere scaduti; se erano presenti condizioni, queste devono essersi verificate.
I titoli esecutivi giudiziali
Il comma 2 dell’articolo 474 c.p.c. specifica quali sono i documenti e gli atti che la legge definisce titoli esecutivi. Dall’analisi di tale disposizione è evidente che i titoli esecutivi possono essere distinti in due categorie differenti: i titoli giudiziali e i titoli stragiudiziali. Nel dettaglio, sono titoli esecutivi giudiziali quelli di cui al numero 1 del predetto comma, ovverosia le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Si pensi, quindi, alle sentenze di condanna passate in giudicato, alle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, ai verbali di conciliazione giudiziale o stragiudiziale, ai decreti ingiuntivi non opposti o dichiarati provvisoriamente esecutivi, alle ordinanze di pagamento di somme, alle licenze e agli sfratti convalidati e via dicendo.
I titoli esecutivi stragiudiziali
Sono titoli esecutivi stragiudiziali, invece, quelli menzionati ai numeri 2 e 3 del comma 2 dell’articolo 474 c.p.c., ovverosia quelli che si sono formati al di fuori delle aule di giustizia. Ci si riferisce, nel dettaglio, alle scritture private autenticate per quanto riguarda le obbligazioni di somme di denaro in esse previste, alle cambiali e agli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce espressamente l’efficacia di titolo esecutivo (come avviene, ad esempio, per gli assegni).
Appartengono ancora a questa categoria gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato dalla legge a riceverli (come, ad esempio, le ricognizioni di debito). A questo elenco occorre, infine, aggiungere le decisioni delle istituzioni dell’Unione Europea e i titoli esecutivi europei disciplinati dal Regolamento UE n. 805/2004.
La formula esecutiva
In ogni caso, il creditore che sia in possesso di un titolo esecutivo può servirsene per attivare una procedura di esecuzione forzata solo dopo che il titolo stesso sia stato munito di formula esecutiva ex art. 475 c.p.c..
Il codice, più precisamente, parla di spedizione in forma esecutiva.
Nella pratica, si dice che il titolo viene spedito in forma esecutiva quando il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale appone sull’originale o su una copia autentica del titolo la seguente formula: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.
La formula deve riportare l’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge”.
La spedizione in forma esecutiva, tuttavia, può farsi solo alla parte a favore della quale il provvedimento è stato pronunciato o l’obbligazione stipulata o ai suoi successori.
Cambiali, scritture private autenticate e altri titoli di credito.
Occorre precisare che non sempre i titoli esecutivi necessitano della formula esecutiva per poter essere posti a sostegno di un’esecuzione forzata.
Tale formula, infatti, non va apposta sulle cambiali, sulle scritture private autenticate o sugli altri titoli di credito.
La forza esecutiva dei predetti titoli, infatti, è ad essi intrinseca in quanto il creditore li possiede in originale. Ciò costituisce motivo più che sufficiente a rendere superflua l’apposizione della formula.
Copie ulteriori in forma esecutiva
Il codice di rito si preoccupa di precisare, all’articolo 476, che alla medesima parte non può essere spedita più di una copia in forma esecutiva.
Le ulteriori copie vanno quindi richieste con istanza da proporsi al capo dell’ufficio, nel caso di provvedimento, o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato, negli altri casi.
Efficacia nei confronti degli eredi
In via generale, il titolo esecutivo contro persona defunta vale anche contro i suoi eredi. Tuttavia, il precetto può essere loro notificato solo dopo che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione del titolo.
La notificazione, entro un anno dalla morte, può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto.
Cauzione
Talvolta accade che l’efficacia di un titolo esecutivo sia subordinata ad una cauzione.
In tal caso, l’esecuzione forzata può essere avviata solo dopo che la cauzione sia stata prestata.
Di tale ultima circostanza deve darsi atto con annotazione in calce o a margine del titolo o con atto separato unito al titolo.