Il modello di constatazione amichevole di incidente (comunemente conosciuto come C.I.D.), costituisce prova piena solo con riguardo a quanto ivi affermato dal conducente – non proprietario del veicolo non invece nei confronti del proprietario dello stesso e dell’assicuratore
Il C.I.D. è un modello che gli automobilisti possono utilizzare quando rimangono coinvolti in un incidente con un altro veicolo. Esso infatti, se correttamente compilato, permette di descrivere la dinamica del sinistro favorendo la corretta gestione della pratica risarcitoria. Il valore di piena prova del C.I.D., tuttavia, è da tempo al centro di numerosi contrasti, solo in parte risolti dall’intervento della Corte di Cassazione.
Il libero apprezzamento del giudice
In argomento, è rilevante la sentenza n. 739/2011 Corte di Cass., che ha chiarito come: “La dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d CID), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato – litisconsorte necessario -, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.”. Conforme, Cass. n. 20352/2010.
La prova contraria
Le predette pronuncia non costituiscono un orientamento innovativo ma una conferma di quanto già sancito in altre pronunce, tra le quali Cass. Civ. – Sez. Unite Sent. n. 10311/06, del 5 maggio 2006.
In tale pronuncia, infatti, la Corte ha precisato che “La norma attraverso la quale si realizza questo effetto è quella di cui al terzo comma dell’art. 2733 c.c., secondo la quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è liberamente apprezzata dal giudice; questa norma costituisce una deroga a ciò che dispone il secondo comma, secondo cui la confessione fa piena prova contro chi l’ha fatta; infatti viene esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorzi“.
Detta pronuncia è ancor più rilevante quando afferma: “Come da costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, il modulo CID quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, e come tale superabile con prova contraria” e ancora che: “tale prova può emergere non soltanto da un’altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d’ufficio“.
Piena prova nei confronti del conducente non proprietario
Nonostante voci dottrinali di segno opposto, va invece affermato che per la giurisprudenza maggioritaria il C.I.D. mantiene valore di piena prova nei confronti di quanto ivi affermato dal conducente che non sia anche il proprietario del mezzo.
Si veda al riguardo Cass. Sent. n. 10304/2007, in cui si precisa che “Il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il proprietario del veicolo e l’assicuratore dello stesso, mentre non sussiste litisconsorzio necessario tra il conducente – non proprietario e l’assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario vero e proprio, a norma dell’art. 2054 c.c., comma 3, che prevede solo un’ipotesi di obbligazione solidale e, quindi, di litisconsorzio facoltativo. Ciò comporta che nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo … le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito … mentre esse fanno piena prova, a norma degli artt. 2733 – 2735 c.c. nei confronti dello stesso conducente confidente“.
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi