I Comuni possono notificare la richiesta di pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ad esempio, se la Tari è dovuta per l’annualità 2014, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 1° gennaio 2015 e l’imposta si prescriverà in data 31 dicembre 2019.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017 si sono prescritti tutti gli arretrati relativi all’anno 2011 e quelli per gli anni precedenti. Il tutto, ovviamente, sempre che, in tale lasso di tempo, non si stato notificato un atto interruttivo della prescrizione a mezzo una raccomandata a.r. .
L’invito a regolarizzare la posizione, non spedito per raccomandata ma per posta semplice, non è valido né a mettere in mora il debitore, né a interrompere la prescrizione.
Prescrizione
La prescrizione dell’imposta sui rifiuti è di cinque anni, come per tutti i tributi locali.
In particolare, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L’applicazione del termine più breve di 5 anni (al posto di quello ordinario di 10 anni) è stata affermata anche dalla Suprema Corte di Cassazione .
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato opposizione contro la cartella o contro l’ingiunzione e ha perso la causa, la prescrizione sale a 10 anni: e ciò poichè il titolo diventa la sentenza stessa e come provvedimento giudiziale il termine di prescrizione diventa decennale.
La decadenza dell’imposta sui rifiuti
Accanto alla prescrizione, la pubblica amministrazione deve rispettare anche il termine di decadenza. In particolare il titolo (cioè la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Come comportarti se arriva un arretrato prescritto?
La prima cosa da fare è presentare un’istanza in autotutela al Comune (con raccomanda a.r. o con emailPec), tale istanza non sospende però i termini entro cui presentare relativo ricorso. In caso di mancato riscontro o di risposta negativa, e sempre entro i termini di legge per procedere all’impugnazione, occorrerà presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale. Occorre da ultimo ricordare che per importi sino ad euro 3.000, il contribuente può stare in giudizio personalmente senza l’ausilio della difesa di un professionista.
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi