Non solo in movimento, i sinistri stradali possono avvenire anche con auto ferma.
Numerose sono le ipotesi in cui l’autovettura ferma potrebbe esse danneggiata o danneggiare: nel primo caso basti pensare all’utente della strada distratto che, nel procedere lungo la carreggiata, si stringe troppo con il proprio veicolo arrivando colpire le autovetture ferme, oppure colui che, con una manovra brusca, nel caso, anche per evitare un ostacolo sulla strada, vira verso le macchine parcheggiate danneggiandole. Ovvero, nella seconda diversa ipotesi di cui sopra, nel caso in cui i veicoli sono posizionati in modo da ingombrare la carreggiata perchè parcheggiati male, ad es. dopo una curva, rendendo difficoltoso se non impossibile avvedersi dell’ostacolo ed evitare l’impatto.
Il probblema maggiore in tema è quello riferito alla possibilità che, in questi casi, si possa o meno invocare la RC Auto, trattandosi in pratica di sinistri in cui è coinvolto un mezzo non in movimento, in altre parole che “non circola”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse in favore dell’operatività della polizza assicurativa con la sentenza n. 8620/2015 stabilendo che, sulla scorta della responsabilità ex art. 2054 c.c., nell’ampio concetto di circolazione deve ricomprendersi anche la posizione di sosta o arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia riguardo alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, e sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.
La pericolosità della circolazione stradale, evidenzia la Corte suprema, si concretizza anche nella evenienza di fermate o soste, giacchè sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i mezzi, seppur fermi, possono ostacolare o alterare il movimento degli altri, ingombrando la sede stradale. In tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall’obbligo di assicurare l’incolumità dei terzi.
Nuovamente interrogata sul tema, la Suprema Corte, con Sentenza n. 24662/2015 ha ribadito il principio, richiamando precedenti il cui danno causato dalla circolazione è stato ritenuto quello causato dall’apertura o chiusura d’uno sportello d’un veicolo fermo (Sentenza n. 18618 del 21/09/2005), ovvero dal ribaltamento del cassone di carico d’un camion (Sentenza n. 8305 del 31/03/2008), aggiungendo alla lista anche quanto accaduto nel caso di danno derivato dal movimento d’un braccio meccanico montato su un autocarro. Spiega la Corte, non può ammettersi che per “movimento del veicolo” debba intendersi solo quello orizzontale dell’intero veicolo. Dal punto di vista della fisica è “movimento” sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti. Ciò significa che il danno all’assicurazione può essere richiesto anche se l’auto è ferma, parcheggiata ad esempio su strada, posizione che è collegata al fatto della sua stessa circolazione.
Come spesso accade, tuttavia, quando si ritorna alla propria auto e la si ritrova danneggiata, il problema principale è riuscire a risalire al danneggiante che, probabilmente, si è dato alla fuga. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 329/2016, ha precisato che, in caso di auto danneggiata o rigata mentre si trovava correttamente parcheggiata, fondamentale è conoscere la targa del veicolo che ha causato il sinistro. In tal senso va valorizzata la figura del “testimone” presente al momento del sinistro e che potrebbe attivarsi segnalando il numero di targa: sarà in seguito facile risalire all’intestatario dell’auto con una semplice visura al PRA.
Il testimone dovrà poi intervenire in udienza per confermare, con le responsabilità previste dalla legge quanto ha visto, ossia tutti i dettagli riguardanti l’incidente (dove si trovata, la dinamica, ecc.) e di aver preso correttamente il numero di targa.
Il teste però dovrà testimoniare anche sul posizionamento della vettura ferma danneggiata, ad esempio sulla regolarità o meno del parcheggio dell’auto: vi è dunque la possibilità che possa scattare la presunzione di concorso di responsabilità se l’auto era, ad esempio, troppo sporgente verso la strada o in una posizione pericolosa per le altre auto.
Infine, per il risarcimento dovrà essere dimostrato non solo il danno, ma anche le spese sostenute: fondamentale, quindi, produrre tutte le fatture del carrozziere attestanti le riparazioni effettuate o presentare il preventivo circa le somme necessarie per eseguirle.
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi