La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge numero 124/2017 costituisce un punto di svolta epocale per la disciplina del risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali.
Le nuove regole, infatti, riguardano tantissimi aspetti, tra i quali la quantificazione del danno non patrimoniale, l’identificazione dei testimoni e la prova nel processo che di seguito si disaminano.
Il danno biologico
La recente legge, innanzitutto, prevede che per tutte le cd. macrolesioni, ovverosia i danni all’integrità psico-fisica compresi tra 10 e 100 punti percentuali di invalidità, venga realizzata una tabella unica nazionale, che determini anche il valore pecuniario di ogni singolo punto, considerando i coefficienti di variazione determinati dall’età del danneggiato.
A questa tabella, si affiancherà anche una tabella specifica per le microlesioni, ovverosia quelle comprese tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità.
Al giudice resta comunque la possibilità di aumentare il risarcimento del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni nel caso in cui accerti che le stesse ledono aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato in maniera obiettivamente accertata o, solo in caso di microlesioni, abbiano cagionato una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa.
Per entrambe le tabelle è previsto l’aggiornamento Istat annuale.
Esami strumentali
Il nuovo provvedimento legislativo specifica che per il risarcimento delle lesioni di lieve entità è ora necessario l’accertamento con esami clinici strumentali obiettivi. Se mancano, il danno biologico permanente non spetta.
Resta escluso il caso in cui dal sinistro derivino lesioni visibili, come delle cicatrici, che possono essere risarcite anche a seguito del solo esame visivo.
Testimoni
Una delle strette più severe operate dalla legge in materia di sinistri stradali è quella che riguarda l’indicazione dei testimoni.
Per il risarcimento dei danni che riguardano solo le cose e non le persone, il danneggiato deve infatti ora indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente. Se non lo fa, non potrà chiamarli a testimoniare nell’eventuale causa che dovesse instaurare nei confronti della Compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento.
Se nell’immediatezza il danneggiato non indica i testimoni, la Compagnia assicurativa ha comunque l’onere di ricordaglielo con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro. L’assicurato ha ulteriori 60 giorni per rispondere.
Restano comunque ferme tre eccezioni al predetto principio.
Si tratta, del caso in cui l’identificazione del testimone nell’immediatezza del fatto era oggettivamente impossibile ovvero il caso in cui il testimone sia stato comunque identificato dalla polizia, ed infine la casistica in cui il sinistro abbia cagionato (anche) danni alle persone.
E’ importante precisare che il medesimo testimone può ora essere citato al massimo in tre cause nel quinquennio. Nel caso in cui tale limite viene oltrepassato, il giudice comunica il nominativo del teste alla Procura della Repubblica, che verificherà la sussistenza dei presupposti del reato di falsa testimonianza e/o del reato di frode all’assicurazione.
Inoltre, i testimoni possono ora essere valutati dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e perdono, così, il loro ruolo chiave nel processo.
La scatola nera
Tale ruolo è lasciato, invece, alla scatola nera, ovverosia un dispositivo elettronico dotato di Gps che registra e memorizza molteplici dati con i quali descrive, in sostanza, il comportamento tenuto dal conducente quando è alla guida e quindi anche al momento dell’incidente.
Le rilevazioni della scatola nera assumono infatti pieno valore di prova, al pari, ad esempio, dei verbali della polizia stradale.
Frode sospetta
La legge esonera le Compagnie di assicurazione dal rispettare le tempistiche per le offerte al danneggiato (previste dal codice delle assicurazioni) nei casi in cui dall’esame della banca dati sinistri emergano almeno due elementi significativi che alimentano il sospetto di frode, su cui l’IVASS dovrà aprire apposito provvedimento.
Oltre che dall’archivio informatico dell’Istituto, gli elementi sintomatici di frode potranno essere ricavati anche da una perizia che documenti l’incongruenza del danno dichiarato o dai dispositivi elettronici eventualmente installati sul mezzo incidentato.
Tempi per fare causa
Se l’assicurazione rifiuta indebitamente di fare un’offerta di risarcimento al danneggiato, quest’ultimo potrà citarla in giudizio solo dopo aver ricevuto dalla stessa le determinazioni conclusive in ordine al sinistro o, in difetto, dopo che siano decorsi i 60 giorni di sospensione della procedura.
Il danneggiato mantiene comunque il diritto di accedere nei termini agli atti, salvi i casi in cui sia stata presentata una denuncia o una querela.
Cessione del credito ai carrozzieri
Un’ultima novità è quella che ha sancito l’ineliminabile necessità della fattura tutte le volte in cui il danneggiato decide di cedere il credito vantato nei confronti dell’assicurazione al carrozziere, che riparerà l’auto senza chiedere nulla al cliente ma rivolgendosi per i compensi direttamente alla Compagnia competente. Di conseguenza, in caso di cessione del credito, la riparazione precede sempre l’indennizzo.
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi