Inail con Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 (a cui si rimanda) spiega il contenuto degli articoli 34 e 42 del decreto Cura Italia, che riguardano la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per conseguire le prestazioni e il riconoscimento della tutela nei casi accertati da coronavirus in occasione del lavoro.
La stessa circolare prevede anche il riconoscimento di un’indennità Inail una tantum per i familiari vittime da coronavirus.
Godono della tutela i lavoratori subordinati e assimilati che presentano i requisiti stabiliti dal D.P.R n. 1124/1965 nonché i soggetti indicati dal dlgs. n. 38/2000 (sportivi professionisti dipendenti, lavoratori parasubordinati, soggetti appartenenti all’area dirigenziale) e da altre norme speciali che impongono l’obbligo della tutela Inail.
La circolare chiarisce che l’Inail inquadra anche le malattie infettive e parassitarie come infortuni sul lavoro.
La causa virulenta in questi casi è equiparata alla causa violenta!
In questa casistica deve essere inquadrata anche l’infezione da coronavirus contratta negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative.
I lavoratori assicurati Inail sono quindi coperti anche nel caso in cui contraggano il Covid19.
La tutela riguarda in particolare gli operatori del settore sanitario maggiormente esposti al rischio di contagio aggravato fino a diventare specifico. E’ in vigore per questi lavoratori la presunzione semplice della malattia di origine professionale, stante l’elevata possibilità di contrarre il virus.
Parimenti esposti a un alto rischio di contagio sono anche, esemplificando le seguenti categorie di lavoratori:
– gli addetti al front office;
– il personale adibito alle casse;
– gli addetti alla vendita e i banconisti;
– il personale che si occupa della pulizia degli ospedali;
– gli operatori che effettuano il trasporto degli infermi, ecc…
A questi si aggiungono tutti quei casi in cui sono presenti indizi gravi, precisi e concordanti tali da far scattare l’obbligo dell’accertamento medico legale.
Denuncia di malattia da coronavirus e certificazione medica
Il medico certificatore deve redigere e trasmettere la certificazione all’Inail che prende in carico e assicura la tutela all’infortunato. Solo l’acquisizione della certificazione e l’occasione sul lavoro della malattia perfezionano la fattispecie malattia-infortunio per la tutela prevista dall’Inail.
Il datore è tenuto a specificare nella relativa denuncia/comunicazione di infortunio, i campi relativi alla data dell’evento, a quello dell’abbandono del lavoro e a quella di conoscenza della certificazione.
Dal momento della effettiva conoscenza del datore dell’avvenuto contagio decorrono i termini per trasmettere telematicamente la denuncia all’Inail.
La tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio o dal primo giorno di astensione coincidente con il primo giorno di quarantena, scomputando da queste date i giorni di franchigia per il calcolo della prestazione prevista per inabilità temporanea assoluta dal lavoro.
La circolare chiarisce inoltre che, in caso di decesso del lavoratore per Covid-19, ai familiari è riconosciuta un’indennità una tantum contemplata dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
La tutela è prevista per tutti i lavoratori, compresi quelli per i quali non sussiste l’obbligo assicurativo Inail (es. pompieri, liberi professionisti, forze di polizia, ecc…) per tale motivo le Sedi territoriali Inail, dovranno attivare ogni iniziativa utile per informare i soggetti interessati a beneficiare di detta prestazione economica.
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi