La Corte di Cassazione conferma la prescrizione breve delle cartelle di pagamento

L’unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato pressoché in modo pacifico che la prescrizione dei crediti portati da una cartella di pagamento segue il termine sostanziale previsto per ogni singola tipologia di credito.

La Corte di Cassazione pronunciandosi nuovamente ha ribadito i dettami della sentenza a Sezioni Unite n. 23397/2016, confermata appunto dalla stessa Corte con Sent. n. 1652/2020. In cui si legge: “E’ noto che la complessa questione è stata risolta in via definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016”, ribadendo che la notifica di una cartella di pagamento non determina la cosidetta “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Dalle pressoché identiche argomentazioni dell’Amministrazione pubblica si rinviene la tesi secondo la quale la notifica della cartella di pagamento avrebbe effetto novativo dell’obbligazione sottostante.

La richiamata sentenza sul punto è categorica: “con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale”.

Si confida che l’ennesima sentenza tracciata nel solco dell’orientamento univoco della Corte di legittimità possa fermare la diversa interpretazione data dell’Amministrazione finanziaria a danno dei contribuenti, anche considerato che la sentenza in commento ha condannato alle spese processuali l’Amministrazione e al pagamento di una ulteriore somma pari al valore del contributo unificato versato, dovuta quando l’impugnativa viene rigettata integralmente.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi