Come avviene per la multa, anche la sospensione della patente di guida andrà notificata al contribuente non oltre il termine massimo stabilito dalla legge che, nella specie, è previsto in 90 giorni.
Lo specifica, da ultimo, il Giudice di Pace di Bisceglie con Sentenza n. 31/2021 emessa a seguito di ricorso contro l’ordinanza prefettizia con cui si disponeva la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza irrevocabile, emessa per il reato ex art. 189, commi 1, 6 e 7, del Codice della Strada (omissione di soccorso in caso di incidente con danno alle persone ricollegabile al suo comportamento).
Il Giudice di Pace, al riguardo, si allinea all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “in materia di sanzione accessoria di sospensione della patente di guida, la notifica della sanzione accessoria della sospensione della patente deve avvenire entro un termine ragionevole e comunque non oltre 90 giorni dal giorno dell’accertamento”.
Come per la multa, quindi, anche per la sospensione della patente di guida è necessario che la notifica al contribuente avvenga non oltre i tempi massimi stabiliti dalla legge che non possono raggiungere i 90 giorni.
In pratica, la sospensione della patente di guida, che consegue nei casi più gravi di sanzioni per violazione del codice della strada, “ha natura provvisoria e cautelare di talché tale provvedimento, proprio per la funzione che mira ad assolvere, deve essere emesso e comunicato all’automobilista in un termine ragionevole, proprio in considerazione della natura cautelare del provvedimento medesimo volto, da un lato, a scoraggiare il conducente del mezzo dal perseverare nella condotta contestata, e dall’altro di tutela della pubblica incolumità” (si veda – Cass. Sez. Unite. Sent n. 19955/07).
Il Giudice di Pace conclude nel ritenere che, i caso di ritardo della notifica verrebbe a mancare oggettivamente la finalità cautelare per cui tale provvedimento è dalla legge previsto.
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi