In talune circostanze accade che, a seguito di un incidente stradale, l’autovettura coinvolta subisca danni che superano il proprio valore, come emergente dalle quotazioni ufficiali. In tal caso si suole parlare di riparazione cd. antieconomica.
A fronte di tale circostanza, le assicurazioni tendono a non risarcire il danno effettivamente subito dall’autovettura ma il valore del mezzo ante-sinistro.
In buona sostanza, al risarcimento in forma specifica, che consiste nella rimozione delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro attraverso la corresponsione al danneggiato della somma ritenuta necessaria per le riparazioni, si sostituisce il risarcimento per equivalente, consistente, invece, nella corresponsione al danneggiato di una somma pari al valore del mezzo prima del sinistro.Trova, nel caso, applicazione l’art. 2058 del codice civile, in base al quale, anche a fronte della richiesta da parte del danneggiato della reintegrazione in forma specifica, il giudice può disporre il risarcimento per equivalente qualora la prima risulti eccessivamente onerosa per il debitore e non costituisca la modalità più conveniente di rimediare al danno cagionato.
Occorre precisare che, l’orientamento giurisprudenziale prevalente tende a non rinvenire l’eccessiva onerosità della riparazione sempre nel caso in cui il valore commerciale del mezzo sia inferiore all’ammontare richiesto per il ripristino dello status quo ante, ma solo laddove tale valore sia notevolmente inferiore all’importo necessario per le riparazioni: solo in questo caso, infatti, si può parlare di un onere eccessivo per il danneggiante e ad una lucupletazione del danneggiato. In tal senso si vedano, ad esempio, Cass. n. 21012/2010, Cass. n. 1721/2012 e Cass. n. 24718/2013.
Oltretutto, nel valutare l’antieconomicità della riparazione non è possibile prescindere da una serie di fattori ulteriori che contribuiscono a determinare in concreto se una riparazione sia antieconomica o no.
Il valore del mezzo ante-sinistro, infatti, va maggiorato delle spese di immatricolazione di una nuova autovettura o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un’autovettura usata, del fermo per il reperimento della nuova autovettura e del bollo e dell’assicurazione che non sono stati goduti, oltre che delle spese di demolizione del relitto, detratto l’eventuale valore del relitto stesso, nonché del trasporto dell’auto al demolitore se questa non è marciante.
Peraltro spesso accade che il veicolo, sebbene abbia in astratto un valore ante-sinistro inferiore rispetto all’importo necessario per provvedere alla riparazione, nel concreto si trovi in ottime condizioni e abbia una particolare funzionalità, che non lo rendono agevolmente sostituibile con altro veicolo teoricamente paragonabile.
Dando prova dello stato del veicolo (ad esempio attraverso fatture di revisione, fotografie, chilometraggio basso, etc.) il danneggiato potrà in questi casi vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento in forma specifica.