Ai fini della responsabilità medica bisogna da subito precisare che l’obbligazione del medico chirurgo nei confronti del paziente non è un’obbligazione di risultato ma è un’obbligazione di mezzi.
L’obbligazione del medico è sempre e comunque un’obbligazione di mezzi e non di risultato e il principio vale anche nell’ambito della chirurgia estetica. Ciò vuol dire che il chirurgo estetico, assumendo l’incarico che gli viene conferito dal paziente, non si impegna a raggiungere sicuramente il risultato sperato, ma ad operare con prudenza, diligenza e perizia e nel pieno rispetto delle linee guida come assodate.
Le peculiarità della medicina estetica
Posto che la medicina estetica non ha di per sé un fine curativo, ma tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche suddetto principio è stato in molti casi contestato. Diversamente da quanto avviene negli altri rami, la medicina estetica è risultata più soggetta a essere considerata fonte di un’obbligazione di risultato; il paziente non si accontenterebbe infatti del mero impegno del medico ad agire nel massimo delle sue capacità per raggiungere un determinato risultato estetico, ma intende che quest’ultimo sia conseguito.
Obbligazione di risultato
Per tale ragione, un vecchio orientamento giurisprudenziale, ormai superato, ha ritenuto che l’obbligazione del chirurgo estetico fosse un’obbligazione di risultato, si noti al riguardo, Corte di Cassazione Sent.: “nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest’ultimo non come un dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie”.
Obbligazione di mezzi
Detta posizione, sebbene seguita anche in alcune recenti pronunce di merito (si noti Tribunale di Padova Sent. del 10 marzo 2004), deve ritenersi oggi del tutto superata, essendo ormai consolidato l’orientamento in base al quale anche l’obbligazione del medico estetico, come quella assunta da qualsiasi altro medico, debba considerarsi un’obbligazione di mezzi.
Sussiste responsabilità, quindi, solo se non si è operato con prudenza, diligenza e perizia.
L’apertura ufficiale a simile interpretazione è da rinvenirsi nella la Sent. n. 12253/1997 della Corte di Cassazione, poi seguita da numerose altre pronunce (per tutte, Tribunale di Bari n. 1780/2011). Nelle sentenza appena citata si stabilisce che “l’obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell’assenza di negligenza od imperizia, fermo l’obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell’ottenimento del risultato perseguito”.
Il consenso informato
Nell’informativa da rendere prima dell’intervento chirurgico, il medico dovrà pertanto stabilire in maniera precisa il risultato cui tende l’operazione, le modalità con le quali avrà luogo l’intervento, i rischi effettivi che con lo stesso si corrono e le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare. Solo in tal modo il paziente, chiamato a valutare adeguatamente e con la massima attenzione le informazioni fornitegli, potrà accettare in piena consapevolezza l’operazione.
In argomento, occorre risalire al dettato della Suprema Corte già con sent. n. 3604/1982, ovverosia che “è onere del chirurgo, prima di procedere a un’operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell’effettiva portata dell’intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto”; dettato più volte confermato nella giurisprudenza di merito e legittimità successiva!
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi