A seguito del ritiro della patente di guida effettuato al momento della contestazione, il documento di guida è trasmesso al Prefetto competente per territorio che disporrà “…la sospensione provvisoria della patente di guida fino ad un massimo di due anni….” (in certi casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 223 Cds la sospensione provvisoria può essere fino a tre anni).
Vi sono, quindi, due provvedimenti sospensivi della patente di guida in esito al compimento di fatti-reato previsti dal Codice della strada:
– 1° provvedimento che segue il ritiro della patente effettuato dagli Agenti che rilevano la commissione della condotta reato di cui alla norma incriminatrice previsto dal Codice della strada quale provvedimento cautelare (poichè il processo penale deve ancora instaurarsi) deciso dal Prefetto competente senza contraddittorio, con un’ampia discrezionalità e con la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di difesa piuttosto ristretta (si possono presentare solo memorie scritte in brevissimo tempo) e, semmai, “rinviato” ad una eventuale impugnazione avanti al Giudice di Pace (con la medesima procedura che si adotta per ricorrere alle c.d. multe);
– 2° provvedimento sospensivo della patente di guida deciso dal Giudice del procedimento penale quale sanzione amministrativa accessoria unitamente alla pena prevista per la commissione del fatto reato. La seconda sospensione, decisa dal Giudice penale, sarà materialmente applicata dal Prefetto.
E’ evidente che i due provvedimenti sospensivi si collocano in due fasi temporali ben distinte: una assai prossima alla commissione della condotta assunta quale reato ed uno successivamente all’esito del processo penale di tal che il condannato avrà sicuramente già espiato il “primo” provvedimento sopensivo cautelare della patente di guida deciso ed applicato dal Prefetto ex art. 223 CdS.
La Giurisprudenza ha chiarito che i due periodi di sospensione (cautelare del Prefetto e punitivo del Giudice penale) non sono cumulabili: colui al quale sono applicati non dovrà scontare una somma algebrica dei due periodi poichè da quello deciso dal Giudice penale quale sanzione accessoria dovrà essere detratto quello già inflitto dal Prefetto in sede cautelare.
Il Giudice del processo penale, quindi, in sede di quantificazione della sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria non potrà tenere conto del periodo di sospensione applicato anteriormente dal Prefetto (in sede cautelare); dovrà essere il Prefetto stesso in esecuzione della pena inflitta dal Giudice penale a provvedere alla detrazione del periodo scontato quale sospensione cautelare.
La prassi Giudiziaria ha, infatti, anche stabilito che tale opera di “scomputo” debba essere effettuata materialmente dal Prefetto (che, lo ricordiamo, è deputato alla concreta applicazione della sospensione anche nel caso in cui si tratti di sospensione della patente quale sanzione accessoria decisa dal Giudice penale) anche qualora il Giudice penale non accenni alla detrazione nella relativa Sentenza(cfr. Sezioni Unite della Cassazione 21 giugno 2000, Cerboni)[1].
[1] “… le differenti finalità e diversi presupposti che caratterizzano il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, escludono la possibilità di computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che due periodi di sospensione sia cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari: infatti, è necessario che, in relazione al medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente risulti un’unitaria e sia compresa tra il minimo ed il massimo previsto dalle disposizioni del codice della strada, ancorché quella definitiva, disposta dal giudice, sia stata preceduta dall’applicazione provvisoria disposta dal prefetto. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presso offerto, senza che vi sia bisogno dia esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria competente. (cfr. Sezioni Unite della Cassazione 21 giugno 2000, Cerboni).
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi