I TERMINI DI SCADENZA DELLE MULTE

Anche le multe sono soggette ad un termine di prescrizione, entro il quale l’Ente deve avanzare relativa richiesta di pagamento.
In base all’art. 209 del Codice della strada “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Detta disposizione specifica sul punto che il diritto alla riscossione delle multe “si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Il termine decorre dal giorno in cui è commessa l’infrazione e viene interrotto ogni qual volta venga notificata una richiesta di pagamento, anche attraverso una semplice raccomandata, come ad esempio in caso di notifica del verbale o della cartella esattoriale. In queste situazioni il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere nuovamente nella sua interezza.
La multa può venire contestata immediatamente,  ovvero successivamente poichè il Codice della strada prevede situazioni in cui la contestazione immediata non è necessaria, precisando che “qualora la violazione non possa essere  immediatamente contestata,  il  verbale (…) deve, entro  novanta  giorni  dall’accertamento,  essere  notificato  all’effettivo  trasgressore” o ad altri soggetti previsti dallo stesso codice all’art. 196.
Se la multa non è tempestivamente e/o regolarmente notificata, l’obbligo di pagarla si estingue, ma se la procedura è si è svolta correttamente e non sopraggiunge il pagamento della sanzione, il comune potrà proporre ulteriori atti di ingiunzione al pagamento e incaricare un agente di riscossione per le relative somme con applicazione di nuove spese ed interessi.
Il termine di prescrizione della cartella esattoriale riferita alle sanzioni amministrative in precedenza legittimamente contestate, assomma a due anni decorrenti dall’avvenuta consegna del ruolo da parte dell’Ente titolare del credito al Conceessionario (Equitalia) incaricato della riscossione coattiva.
Infine se il concessionario incaricato non riscuote la cartella esattoriale con la quale ha intimato il pagamento di una vecchia multa entro cinque anni dalla sua emissione, interviene la prescrizione della cartella di pagamento. Ciò è stato recentemente ribadito da Giudice di Pace di Barletta con la sentenza numero 127/2016.