Il concetto di quota disponibile, in riferimento alla successione Mortis causa con testamento, deve analizzarsi contestualmente valutando la c.d. “successione necessaria” o “legittima”.
Quest’ultima è quella quota della massa di beni che, anche contro la volontà del defunto, è destinata per legge al coniuge, ai figli e, in assenza di figli, agli ascendenti (ovvero ai genitori e ai nonni del defunto).
Occorre da subito evidenziare che la presenza di figli, dunque, esclude la legittima degli ascendenti.
Il diritto alla quota di legittima è quindi in grado di contrastare la volontà del testatore, il quale vede – ex lege – comprimersi la propria facoltà di disporre dei proprio beni per testamento, con conseguente diminuzione della quota di proprio patrimonio “disponibile”.
Per calcolare, dunque, la quota disponibile si dovrà verificare anzitutto l’esistenza di eredi “legittimi” (ovvero coniuge, figli, e in mancanza di questi, ascendenti).
In assenza di eredi legittimi, la quota disponibile sarà priva di limitazioni, e dunque pari al 100%; il testatore potrà pertanto operare come meglio crede, senza limitazione alcuna.
Qualora vi sia qualche successore legittimo invece, per procedere al calcolo della disponibile, bisognerà considerare due fattori: ovvero, da un lato, la “massa” su cui calcolare la quota di legittima, e dall’altra l’ampiezza della quota medesima o delle quote medesime.
La massa
Essa non corrisponde semplicemente ai beni caduti in successione (ovvero all’asse ereditario) ma dovrà altresì rientrare quei beni eventualmente donati.
La massa, dunque, è composta dai beni ereditari e dai beni donati da parte del defunto.
In ogni caso, il valore della massa (e dunque anche il “peso” dei beni eventualmente donati) deve essere calcolato in riferimento al momento della apertura della successione (e non in riferimento al momento in cui i beni sono stati donati).
Le quote degli eredi necessari
Le quote degli eredi legittimi cambiano a seconda del numero e del grado dei medesimi.
Di seguito le possibili ipotesi:
- un coniuge senza figli e senza ascendenti: la quota spettante al coniuge è pari al 50% della massa. La quota disponibile è dunque pari al 50% della massa;
- un coniuge e un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/3, così come quella spettante al figlio. La quota disponibile sarà dunque del restate terzo;
- un coniuge e più di un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/4, mentre i figli – indipendentemente dal numero – concorrono a dividersi 1/2 massa (se dunque i figli saranno due, spetterà a ciascuno un quarto della massa; se sono tre, spetterà a ciascuno un sesto; se sono quattro, un ottavo ciascuno, eccetera). La disponibile, in tal caso, è pari ad 1/4;
- un coniuge senza figli (o nipoti) ma con ascendenti: 1/2 massa spetta al coniuge, 1/4 spetta ai vari ascendenti. La disponibile è dunque di 1/4;
- un figlio senza coniuge: la sua quota di successione necessaria è pari al 1/2 della massa, e dunque la disponibile è pari al restante 1/2;
- due o più figli senza coniuge: spetta loro, proporzionalmente, una quota pari a 2/3 della massa, determinando così una quota disponibile pari 1/3 della massa;
- ascendenti senza coniuge: la legge riserva loro una quota di successione necessaria pari ad 1/3, e dunque la quota disponibile sarà pari a 2/3.Questo ulteriore e concorrente diritto di godimento (ovvero il suo controvalore economico) grava per intero sulla quota disponibile (articolo 540 codice civile). Il calcolo, deve poi tenere conto del valore dei beni al momento della successione, e non quello dell’eventuale donazione (anche se avvenuta decenni prima dell’apertura della successione). Avv. Emanuele Ornaghi
Si dovrà comunque considerare che il coniuge superstite ha, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza di famiglia e il diritto di uso su beni mobili in essa presenti. Questo ulteriore e concorrente diritto di godimento (ovvero il suo controvalore economico) grava per intero sulla quota disponibile (articolo 540 codice civile).
I fratelli e le sorelle, non rientrano tra gli eredi necessari e dunque non hanno riservate quote di legittima.
Il calcolo concreto del valore della quota disponibile può risultare complesso, soprattutto riguardo all’esatta determinazione della massa che, come visto, deve tenere a mente anche la parte delle donazioni effettuate in vita, oltre che dell’asse ereditario.
Il calcolo, deve poi tenere conto del valore dei beni al momento della successione, e non quello dell’eventuale donazione (anche se avvenuta decenni prima dell’apertura della successione).
La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.
Avv. Emanuele Ornaghi