Tradimento in chat: conferma dell’addebito della separazione

Con ordinanza n.12794/2021 la Corte di Cassazione ha confermato l’addebito della separazione al marito per il tradimento provato in giudizio dalla moglie con le chat di whatsapp.

In primo grado, il Tribunale di Pistoia dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, addebitando la separazione al marito sulla base di messaggi whatsapp tra il marito e l’amante depositati dalla moglie e delle dichiarazioni dei testimoni rese in corso di istruttoria.
L’uomo proponeva impugnazione presso la Corte di Appello di Firenze, che confermava l’addebito della separazione.

Con successivo ricorso in Cassazione il marito impugnava la sentenza di Appello precisando di aver smentito in più occasioni di essere l’autore dei messaggi whatsapp nonché la tenuità degli indizi emersi nell’istruttoria, da ritenersi anche non precisi e concordi sulla relazione extraconiugale.
La Suprema Corte ha precisato che in merito all’efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche per rendere il disconoscimento idoneo ad escludere la prova, occorre che esso sia chiaro, circostanziato ed esplicito per attestare che la riproduzione informatica non sia congrua alla verità fattuale.
Le  dichiarazioni rese negli atti difensivi dal marito che precisa di non aver mai iniziato alcuna relazione affettiva in costanza di matrimonio, non possono essere espressive del disconoscimento.
La Corte inoltre ha rilevato che l’accertamento del giudice di primo grado si sia basato non su indizi ma su prove fornite dalla moglie, anche a mezzo testimonianze.
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione, implicitamente conferma anche l’orientamento prevalente secondo cui il tradimento può essere anche solo virtuale, non essendo necessario il tradimento carnale tra i due amanti. I sospetti di infedeltà, legittimati da un comportamento equivoco tenuto dal coniuge, proprio perché segreto e comunque caratterizzato da un rapporto diverso da quello amicale, può pertanto giustificare una dichiarazione di responsabilità in caso di separazione.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi